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Chi è (veramente) l’Avvocato che vuole l’Europa?

8 gennaio 2012
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Dall’attuale Governo, anche grazie ai compiacenti giornali, ci viene continuamente ripetuto che l’Europa vuole che il nostro sistema di Avvocatura si apra alla concorrenza mediante le c.d. liberalizzazioni per salvaguardare il Cittadino Cliente e la sua capacità economica.
Conoscendo però cosa al riguardo ritiene veramente l’Europa sorge un dubbio: o le Direttive Europee al riguardo non sono note o non vengono correttamente interpretate.
La sottoscritta, quale Vice Presidente dell’A.L.P. (Associazione Liberi Professionisti), a suo tempo intervenne in sede di approvazione della Direttiva 2005/36 U.E., c.d. Zappalà sulle Qualifiche Professionali per ottenere l’inserimento del Considerandum 43, contenente la prima definizione delle Professioni Liberali.
Secondo tale Considerandum, le professioni liberali sono quelle “praticate sulla base di pertinenti qualifiche professionali, in modo personale, responsabile e professionalmente indipendente nell’interesse dei clienti. L’esercizio della professione negli Stati membri può essere oggetto, a norma del Trattato, di specifici limiti legali, sulla base della legislazione nazionale e sulle disposizioni di legge, stabilite autonomamente nell’ambito di tale contesto dai rispettivi organismi professionali rappresentativi, salvaguardando e sviluppando la loro professionalità e la qualità del servizio e la riservatezza dei rapporti con i clienti”, principi poi fatti salvi anche dalla Direttiva Servizi (c.d. Bolkenstein).
Per quanto riguarda, in particolare, gli Avvocati, il Parlamento Europeo, con la Risoluzione 23 marzo 2006, richiamati “i principi di base della Nazioni Unite del 7 settembre 1990 sul ruolo degli Avvocati, la Raccomandazione del Consiglio d’Europa 21/2000 sulla libertà di esercizio della professione di Avvocato, le Direttive settoriali 77/249/CEE e 98/5/CIE e la Giurisprudenza della Corte di Giustizia della Comunità Europea”, ha riconosciuto quali principi basilari del “mercato dei servizi professionali intellettuali”:
- “l’indipendenza, l’assenza di conflitto di interessi e il segreto/confidenzialità professionale quali valori fondamentali della Professione Legale che rappresentano considerazioni di pubblico interesse”;
- “la necessità di regolamenti a protezione di questi valori fondamentali per l’esercizio corretto della Professione Legale, nonostante gli inerenti effetti restrittivi sulla concorrenza che ne potrebbero risultare”;
- “che lo scopo del principio della libera prestazione di servizi, applicato alle professioni giuridiche, è quello di promuovere l’apertura dei mercati nazionali mediante la possibilità offerta a prestatori di servizi e ai loro clienti di beneficiare pienamente del mercato interno della comunità”.
Il Parlamento Europeo riconosce infatti:
1) “che qualsiasi riforma delle Professioni Legali ha conseguenze importanti che vanno al di là delle norme della concorrenza, incidendo nel campo della libertà, della sicurezza e della Giustizia e, in modo più ampio, sulla protezione dello Stato di Diritto nell’UE (…);
2) che i principi di base delle N.U. sul ruolo degli Avvocati del 7 settembre 1990 confermano il Diritto degli Avvocati a costituire ed essere membri di Associazioni Professionali in rappresentanza dei loro interessi, per promuovere l’educazione continua e la formazione professionale e proteggere la loro integrità professionale (…) e il cui organismo esecutivo esercita le funzioni senza interferenze esterne (…); che esse (le associazioni n.d.r.) hanno un ruolo vitale nel promuovere il rispetto dell’etica e delle norme professionali, nel proteggere i suoi membri da procedimenti, interferenze e limitazioni ingiuste (…);
3) che la protezione adeguata dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali cui ha diritto ogni persona nel campo economico, sociale, culturale, civile e politico richiede che ogni persona abbia effettivo accesso a servizi legali forniti da una professione legale indipendente (…);
4) che gli obblighi dei Professionisti Legali di mantenere l’indipendenza, evitare conflitti di interessi e rispettare la riservatezza del cliente sono messi particolarmente in pericolo qualora siano autorizzati ad esercitare la Professione in organizzazioni che consentono a persone che non sono professionisti legali di esercitare o condividere il controllo dell’andamento dell’Organizzazione mediante investimenti di capitale o altro, oppure nel caso di partenariati multidisciplinari con professionisti che non sono vincolati da Obblighi Professionali equivalenti” (…);
5) che la concorrenza dei prezzi non regolamentati tra i professionisti legali, che conduce a una riduzione della qualità del servizio prestato va a detrimento dei consumatori (…); Considerando l’asimmetria informativa tra Avvocati e Clienti (…);
6) che l’importanza di una condotta etica, del mantenimento della confidenzialità con i clienti e di un alto livello specialistico necessita l’organizzazione di sistemi di autoregolamentazione, quali quelli oggi governati da organismi e ordini della Professione Legale.”.
È stata insomma affermata la necessità della richiesta di ALTE QUALIFICAZIONI per accedere alla professione legale e della protezione di tali qualificazioni nell’interesse dei Cittadini, ribadita l’importanza delle norme necessarie ad assicurare indipendenza, competenza, integrità, responsabilità dei membri delle Professioni Legali per garantire la qualità dei loro servizi a beneficio dei clienti e della società in generale e a salvaguardia dell’interesse pubblico, per assicurare la garanzia del Diritto di Difesa, l’Accesso alla Giustizia, la Sicurezza nell’applicazione della legge.
Il Parlamento invita pertanto la Commissione a tener conto del ruolo specifico delle Professioni legali in una società governata dallo Stato di Diritto “tenuto conto che gli interessi pubblici che prevalgono sui principi della concorrenza dell’UE si trovano nel sistema legale dello Stato membro” ed invita, ancora, a non applicare le norme sulla concorrenza dell’UE in materie che nel quadro costituzionale dell’UE sono lasciate alla competenza degli Stati Membri, quale l’accesso alla Giustizia e ritiene che le tabelle degli onorari o altre tariffe obbligatorie per gli Avvocati e anche per prestazioni stragiudiziali non violino gli artt. 10 e 81 del Trattato, cioè che sono legittimi (pienamente) i cd. Minimi Tariffari.
Uno Stato di Diritto, uno Stato Democratico, può esistere solo se possiede al suo interno un’Avvocatura, libera, indipendente e autonoma, basata sul rispetto dei suoi principi etici e non sottoposta alle regole di mercato, che assicuri la protezione dei Diritti Fondamentali dei suoi Cittadini, anche contro lo Stato stesso, la sua Amministrazione e i cd. “Poteri Forti”.
Quindi, ripartendo dall’esordio del presente articolo, quanto spacciato dall’attuale Politica, sempre anche grazie ai compiacenti giornali, è droga per chi non conosce minimamente la legislazione Europea e non sa che l’invito a liberalizzare, che effettivamente arriva dall’Europa, significa ben altro, semplicemente favorire lo stabilimento e la circolazione di un professionista intellettuale di uno Stato Membro negli altri 26 stati, come dimostreremo nel secondo dei nostri articoli.

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