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UNO SCHIAFFO ALLA NOSTRA AUTONOMIA ED INDIPENDENZA (ovvero LE SOCIETA’ TRA PROFESSIONISTI)

6 gennaio 2012
foto_santini

Attraverso una circolare del 2 Gennaio 2012, il Comitato Unitario Permanente degli ordini e Collegi Professionali ha sollevato alcuni rilievi critici sulla disciplina delle società tra professionisti di cui alla recente legge 183/2011.
Ai sensi della suddetta normativa è possibile costituire società tra professionisti utilizzando i modelli societari disciplinati dal codice civile. I professionisti soci sono tenuti all’osservanza del codice deontologico del proprio ordine. Quindi, le stesse società dovranno essere iscritte all’Albo professionale e fino a quando non vi sarà tale iscrizione le società, di fatto, non potranno operare. Infatti, la condizione essenziale per poter operare è che presso il Registro delle Imprese venga depositata la certificazione rilasciata dal competente Ordine professionale e attestante l’avvenuta iscrizione presso lo stesso della società, previa valutazione da parte dell’Ordine dell’esistenza dei requisiti previsti dalla legge.
Dovrà pertanto essere il Ministro della Giustizia, attraverso un regolamento da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge (così come previsto dalla norma), a disciplinare anche la procedura attraverso la quale tali società si possono iscrivere all’albo al fine di esercitare concretamente l’attività.
Nella circolare del 2 Gennaio il Comitato Unitario ha altresì auspicato che il regolamento del Ministro precisi ulteriormente che l’attività professionale è l’esclusiva attività che la società può svolgere e che ciò deve avvenire a cura dei soli professionisti. Viene chiesto altresì di affermare con chiarezza il principio secondo il quale la società non è soggetta alla legge fallimentare.
A mio giudizio i pericoli che ci si presentano dinnanzi sono anche altri e ben più seri. L’ingresso di investitori esterni in società di professionisti determinerà l‘assoggettamento della professione alle politiche del mercato e della concorrenza tipiche delle imprese commerciali. Tutto ciò ad evidente discapito dell’indipendenza e dell’autonomia del professionista. Le grandi imprese investitrici espressione dei poteri forti, che rappresentano la vera casta, saranno gli unici soggetti che, in un momento di crisi globale e di ristrettezze economiche, potranno permettersi di investire capitali ingenti nelle società di professionisti; non dovranno più neppure costituire un ufficio legale interno; potranno, di fatto, investire, come soci, in società di professionisti, lucrando sul guadagno dei professionisti impegnati all’interno di tali società.
Infine, come ho più volte rilevato altro punto spinoso è quello relativo al conflitto di interessi che può sorgere tra il socio professionista e l’investitore esterno. Il cliente si rivolge alla società tra professionisti per avviare una causa contro un’impresa, per poi accorgersi che l’impresa è socia in quella società di professionisti alla quale il cliente si è rivolto.
Il tutto con buona pace di chi vorrebbe ancora garantire l’indipendenza della nostra professione !

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