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Le novità nella liquidazione dei danni materiali nella r.c.a.

12 febbraio 2012
foto_nicodemi

“ LE ULTIME NOVITA’ NELLA R.C.A. ”

Le ultime novità legislative hanno interessato anche il settore assicurativo, intervenendo sia sul funzionamento della procedura della liquidazione dei danni materiali che nella prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti nel settore r.c.a. Nei tanti convegni organizzati con Mauro Vaglio e Pietro Di Tosto, l’aggiornamento legislativo e giurisprudenziale è sempre stato al primo posto; ed è per questo che, confrontandomi anche con i colleghi Bolognesi, Bruni, Caiafa, Cerè, Galletti, Mazzoni, Santini e Stoppani, ho cercato di indicare le future novità ed i possibili cambiamenti nell’ambito professionale. Ho anche approfondito gli aspetti penalistici con i colleghi Cassiani, Giacchetti, Minghelli e Scialla, che, però, saranno oggetto di altre future pubblicazioni. Gli articoli di riferimento sono quelli che vanno dal 29 al 33 del D.L. 01 del 24/01/2012 (pubblicato sulla G.U. del 24/01/12 ed ai sensi dell’art. 98, è entrato in vigore lo stesso giorno) e potrebbero comunque essere oggetto di variazione, per i numerosi emendamenti proposti nella fase di conversione del provvedimento.
1. MESSA A DISPOSIZIONE DEL VEICOLO PER 5 GIORNI. Nella procedura di liquidazione dei danni materiali, l’articolo 32, 3° comma, ha introdotto l’obbligo, per il danneggiato, di mettere a disposizione della compagnia di assicurazione, per almeno 5 giorni non festivi, dalla ricezione della richiesta danni, il veicolo incidentato. Solo successivamente a tale termine sarà possibile far eseguire le riparazioni del mezzo. Nel caso in cui la riparazione dovesse avvenire prima del termine di perizia suindicato, dovrà essere prodotta fattura, che sarà poi valutata dalla compagnia di assicurazione in sede di liquidazione. Le compagnie di assicurazione, inoltre, dovranno procedere al risarcimento del danno anche in mancanza di riparazione del veicolo.
2. RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA: Il 2° comma dell’art. 29, introduce inoltre la possibilità per le compagnie assicurative di offrire il risarcimento in forma specifica (compiuto dalla carrozzeria indicata dalla compagnia di assicurazioni) in luogo del risarcimento pecuniario. In tal caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore ai due anni, il risarcimento pecuniario è ridotto del 30%. Sebbene la finalità di ottenere una riduzione dei premi assicurativi, con il controllo dei costi di riparazione possa essere condivisa, non ci si deve dimenticare della normativa del codice civile.
Pertanto, tale meccanismo potrà operare solo se previsto da un vincolo contrattuale, nel quale il consumatore, a fronte della rinuncia al risarcimento pecuniario, a favore di un risarcimento in forma specifica, abbia ottenuto uno sconto sul premio assicurativo pagato. Questo provvedimento normativo ripropone, come contenuto, l’art. 14 del D.P.R. 254 del 2006.
3. NUOVI CRITERI PER COSTI E FRANCHIGIE: L’art. 29, al 1° comma, al fine di incentivare l’efficienza produttiva delle imprese, che permetta il controllo dei costi dei risarcimenti e l’attività di individuazione delle frodi, introduce nuovi criteri per il funzionamento del sistema del risarcimento diretto. Viene, pertanto, previsto che si riunisca al più presto il Comitato tecnico, istituito ai sensi dell’art. 13 del D.P.R. 18 LUGLIO 2006, N. 254, con D.M. 19 DICEMBRE 2006, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, per modificare in tal senso i criteri che hanno sino ad ora regolamentato la “stanza di compensazione”. Questo provvedimento mira ad una riduzione del costo medio del sinistro, con conseguente riduzione dei premi assicurativi a favore dei consumatori.
4.ISPEZIONE DEL VEICOLO E SCATOLA NERA: L’articolo 32, al primo comma, prevede la possibilità per gli assicurati di ottenere uno sconto sulla tariffa della polizza assicurativa nel caso in cui accettino l’ispezione del veicolo, prima della stipula del contratto, ovvero acconsentano all’installazione di meccanismi elettronici che registrino l’attività del veicolo.
5. ATTESTAZIONE SULLO “STATO DEL RISCHIO”: Il 2° comma dell’art.32 prevede che l’attestazione dello “stato di rischio” dovrà essere trasmessa anche in via telematica e dovrà contenere, in caso di sinistro, le indicazioni sul tipo di danno liquidato.
6.CONTRASSEGNI CONTRAFFATTI E MANCATA COPERTURA:L’articolo 31, prevede la progressiva “de materializzazione” dei contrassegni e la sostituzione od integrazione degli stessi con sistemi elettronici o telematici, anche in collegamento con banche dati e si prevede l’utilizzo, ai fini dei relativi controlli, dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo e rilevamento a distanza delle violazioni delle norme del codice della strada. Il nuovo sistema sarà attuato con regolamento, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legge, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti l’ISVAP e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali. E’ inoltre previsto il censimento dei veicoli non coperti da assicurazione r.c. auto, al fine di intervenire nei confronti dei relativi proprietari.
7.REPRESSIONE DELLE FRODI: L’articolo 30, introduce per le imprese di assicurazione l’obbligo di trasmettere annualmente all’ISVAP una relazione contenente dettagliate informazioni connesse alle frodi nel settore dei sinistri. Tale relazione dovrà contenere informazioni sul numero dei sinistri per i quali la compagnia ha ritenuto di svolgere approfondimenti in relazione al rischio di frodi, il numero delle querele o denunce presentate all’autorità giudiziaria, l’esito dei conseguenti procedimenti penali, nonché sulle misure organizzative interne adottate per contrastare i fenomeni fraudolenti. Inoltre, le imprese assicurative, dovranno pubblicare sui propri siti internet una stima circa la riduzione degli oneri per i sinistri conseguente alla attività di controllo e repressione delle frodi autonomamente svolta. Sarà necessario, da parte dell’Isvap la redazione di un regolamento attuativo che faciliti l’applicazione di tale novità legislativa.
8. FALSE PERIZIE AUTO: L’art.33 prevedeche ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti a sinistri stradali da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice, si applichino le disposizioni di cui al comma 1, dell’articolo 55-quinquies del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. RIFIUTO OFFERTA PER EVITARE FENOMENI FRAUDOLENTI: E’ consentito, infine, all’impresa assicuratrice di non procedere all’offerta di risarcimento qualora emergano dalla “banca dati sinistri” almeno due parametri di significatività, individuati dall’ISVAP, con riferimento ai soggetti od ai veicoli, indicativi di possibili fenomeni fraudolenti. E’ previsto che l’impresa motivi tale decisione con la necessità di condurre ulteriori approfondimenti in relazione al sinistro. La relativa comunicazione è trasmessa dall’impresa al danneggiato e all’ISVAP, al quale è anche trasmessa la documentazione relativa alle analisi condotte sul sinistro. Entro trenta giorni dalla comunicazione della predetta decisione, l’impresa dovrà comunicare al danneggiato le sue determinazioni conclusive in merito alla richiesta di risarcimento. Restano salvi i diritti del danneggiato ad effettuare l’accesso agli atti relativi al procedimento.

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